Sez. 5, Sentenza n. 15319 del 30/10/2002 (Rv. 558114 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Per relationem - Mediante il rinvio ad atto dell'amministrazione non noto al contribuente - Nullità - Allegazione all'avviso dell'atto richiamato - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In tema di imposte sui redditi, l'accertamento motivato con il rinvio ad un'atto dell'amministrazione finanziaria non allegato all'avviso e non noto al contribuente è nullo, non essendo sufficiente la produzione (nella specie, peraltro, neppure avvenuta) dell'atto stesso in sede contenziosa.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)