Sez. 5, Sentenza n. 11669 del 05/08/2002 (Rv. 556619 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Contenuto - Motivazione "per relationem" - Legittimità - Condizioni - Atto richiamato - Conoscenza da parte del contribuente precedentemente o contestualmente all'avviso - Necessità - Produzione dell'atto stesso solo in sede di giudizio - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 32 del 2001), può essere assolto "per relationem" a condizione che l'atto richiamato sia stato portato a conoscenza del contribuente, precedentemente o contestualmente all'avviso medesimo, in modo da consentire a quest'ultimo di prendere cognizione degli elementi sui quali si fonda la pretesa fiscale e di apprestare un'adeguata difesa. Ne consegue che la motivazione dell'avviso di accertamento non può essere legittimamente integrata in corso di giudizio, mediante la produzione solo in tale fase dell'atto richiamato, in quanto ciò comporterebbe la lesione del diritto di difesa del contribuente, potendo l'amministrazione, in sede contenziosa, soltanto fornire la prova del fondamento della pretesa impositiva.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)