Sez. 3, Sentenza n. 543 del 06/02/1978 (Rv. 389850 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE - RAPPRESENTANTE DELLA PERSONA GIURIDICA, DELL'ASSOCIAZIONE O DELL'ENTE ATTORE O CONVENUTO - OMESSA, INCOMPLETA OD ERRONEA INDICAZIONE - NULLITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE - RAPPRESENTANTE DELLA PERSONA GIURIDICA, DELL'ASSOCIAZIONE O DELL'ENTE ATTORE O CONVENUTO - OMESSA, INCOMPLETA OD ERRONEA INDICAZIONE - NULLITA - CONDIZIONI.*
L'omessa, incompleta od erronea indicazione, nell'atto di citazione, del rappresentante della persona giuridica, dell'associazione o del comitato, che agisca o sia convenuto in giudizio, e causa di nullita della citazione medesima solo quando si traduca in assoluta incertezza sull'individuazione dell'ente stesso. (V 2937/74, mass n 371380; (V 227/73, mass n 362064).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)