Sez. 1, Sentenza n. 13610 del 06/12/1999 (Rv. 531867 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Adeguamento automatico dell'assegno - Disciplina ex art. 5 legge n. 898 del 1970 - Applicabilità in via analogica - Necessità di una domanda di parte per provvedere alla indicizzazione dell'assegno - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
L'adeguamento automatico dell'assegno divorziale è specificamente previsto dall'art. 5 legge n. 898 del 1970 nel testo novellato dall'art. 10 legge n. 74 del 1980 e il giudice deve perciò provvedervi anche in assenza di una specifica domanda della parte; la suddetta normativa è applicabile, in via analogica, anche all'assegno previsto in materia di separazione personale dei coniugi e pertanto non può dirsi viziata da ultrapetizione la sentenza che, in assenza di una domanda in tal senso, abbia disposto l'aggiornamento annuale dell'assegno riconosciuto in sede di separazione.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)