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Sez. L, Sentenza n. 1564 del 08/03/1980 (Rv. 405134 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - DURATA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AI CONTRATTI COLLETTIVI OBBLIGATORI FRA LE PARTI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405134-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - DURATA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AI CONTRATTI COLLETTIVI OBBLIGATORI FRA LE PARTI - LIMITI.*

L'art 5 della legge 19 gennaio 1955 n 25, nel disporre che la durata dell'apprendistato non puo essere superiore a quella stabilita dalla contrattazione collettiva e comunque ai cinque anni, opera, per la Determinazione concreta della durata del rapporto di apprendistato e con la salvezza dell'invalicabilita del limite massimo di cinque anni, un rinvio generico ai singoli contratti collettivi obbligatori fra le parti, senza alterarne la loro originaria efficacia giuridica ed il conseguente limite di operativita obbligatoria ai soli aderenti alle organizzazioni di categoria che li hanno stipulati. (Conf 94/1977, mass n 383599).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2130, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)