Sez. 2, Sentenza n. 8760 del 28/05/1984 Ud. (dep. 18/10/1984) Rv. 166181 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO DI INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - OSSERVANZA DELLE FORMALITÀ DIFENSIVE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO DI INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - OSSERVANZA DELLE FORMALITÀ DIFENSIVE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*
I riconoscimenti fotografici eseguiti dalla polizia giudiziaria non richiedono l'osservanza delle formalità previste dall'art. 360 cod. proc. pen., poiché non sono formali ricognizioni di persona. (V mass n 164153; (V mass n 161357; (V mass n 151581; (V mass n 153001, per i riconoscimenti fotografici in genere; (V mass n 151930, ed ivi citata; (Conf mass n 156245; (Conf mass n 150560 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 308, Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)