Sez. L, Sentenza n. 4602 del 08/08/1979 (Rv. 401114 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PRESUNZIONE DI CONTINUITA E DI INTEGRITA DEL RAPPORTO - FRAZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO IN MINORI RAPPORTI INTERROTTI DA LICENZIAMENTI E SEGUITI DA RIASSUNZIONI - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PRESUNZIONE DI CONTINUITA E DI INTEGRITA DEL RAPPORTO - FRAZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO IN MINORI RAPPORTI INTERROTTI DA LICENZIAMENTI E SEGUITI DA RIASSUNZIONI - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO.*
Ai fini del calcolo dell'indennita di anzianita (o di altri istituti affini o assimilati), il rapporto di lavoro subordinato e assistito dalla presunzione di continuita e di integrita, onde, di fronte alla pretesa del lavoratore per il riconoscimento dei diritti derivanti da un rapporto di lavoro continuativo ed unitario, incombe al datore di lavoro l'Onere di provare che il rapporto stesso e stato realmente e non fittiziamente frazionato in minori rapporti specificamente estinti, e cioe interrotto da un licenziamento effettivo, seguito da riassunzione. (Conf 969/78, mass n 390307).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)