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Sez. L, Sentenza n. 10073 del 01/08/2000 (Rv. 539017 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO | Contratti collettivi di diritto comune - Interpretazione del giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a incidenza sul compenso per malattia o infortunio della maggiorazione per lavoro notturno prestato continuativamente.
Stato
decisa il 2000-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539017-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune compiuta dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità solo in caso di violazione delle norme legali sull'interpretazione dei contratti e di vizi logici della motivazione. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che, ai sensi degli artt. 29 e 41 dell'accordo interconfederale 19 giugno 1987 per i lavoratori di aziende municipalizzate di igiene urbana, l'attività lavorativa prestata normalmente e continuativamente durante ore notturne rientrasse nell'orario normale di lavoro, con la conseguente computabilità della relativa maggiorazione ai fini della retribuzione delle assenze per infortunio o malattia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)