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Sez. L, Sentenza n. 11629 del 04/12/1990 (Rv. 470026 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO NOTTURNO SVOLTO SECONDO REGOLARI TURNI PERIODICI - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - SPETTANZA - ESCLUSIONE - COMPENSO DELLA MAGGIORE PENOSITÀ DI TALE TIPO DI PRESTAZIONE - INCLUSIONE NELLA NORMALE RETRIBUZIONE - CONFIGURABILITÀ - RILEVANZA AI FINI DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ, DEL COMPENSO PER FERIE, E PER FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI, E DELLA GRATIFICA NATALIZIA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470026-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO NOTTURNO SVOLTO SECONDO REGOLARI TURNI PERIODICI - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - SPETTANZA - ESCLUSIONE - COMPENSO DELLA MAGGIORE PENOSITÀ DI TALE TIPO DI PRESTAZIONE - INCLUSIONE NELLA NORMALE RETRIBUZIONE - CONFIGURABILITÀ - RILEVANZA AI FINI DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ, DEL COMPENSO PER FERIE, E PER FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI, E DELLA GRATIFICA NATALIZIA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Lavoro notturno svolto secondo regolari turni periodici - per il quale l'art. 2108 cod. civ. (a differenza del lavoro notturno occasionale) non prevede che il datore di lavoro sia tenuto ad erogare alcuna maggiorazione della retribuzione - rappresenta lavoro normale in quanto svolto sistematicamente in luogo di quello diurno e quindi l'eventuale maggiorazione prevista come trattamento di miglior favore del contratto collettivo (od individuale) quale compenso per la maggiore penosità di tale tipo di prestazione non costituisce un emolumento accidentale relativo a prestazioni svolte in particolari condizioni di luogo, di ambiente e tempo, ma si ingloba e si identifica con la normale retribuzione. Consegue che tale maggiorazione di natura retributiva va computata sia ai fini della retribuzione da prendere a base dell'indennità di anzianità, sia anche ai fini della Determinazione del compenso per ferie (atteso che l'art. 36 cost. Assicura una retribuzione non inferiore a quella complessiva corrisposta in concreto durante l'anno), festività infrasettimanali (stante il riferimento dell'art. 5 legge n. 260 del 1949, nel testo sostituito dall'art. 1 legge 90 del 1954, alla normale retribuzione di fatto compreso ogni elemento accessorio), gratifica natalizia (ove il contratto collettivo, come nella specie quello per le aziende metalmeccaniche a partecipazione statale, faccia riferimento alla retribuzione globale di fatto, riferimento questo che il giudice del merito deve accertare anche per la computabilità, o meno, di ogni altro elemento accessorio della retribuzione). (V 3483/89, mass n 463476; (V 5024/89, mass n 464304).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)