Sez. L, Sentenza n. 2836 del 09/02/2006 (Rv. 588389 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Contratto collettivo di diritto comune - Interpretazione del giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla incidenza sulla retribuzione da corrispondersi in relazione al periodo feriale del lavoro notturno prestato continuativamente.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune compiuta dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità solo in caso di violazione delle norme legali sull'interpretazione dei contratti e di vizi logici della motivazione. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che, in base alla ricostruzione della comune volontà delle parti, attraverso l'analisi del complesso delle norme contrattuali contenute nel CCNL 31.10.1995 per i dipendenti da azienda municipalizzata di igiene urbana, la maggiorazione per il lavoro notturno, svolto con carattere di metodicità e continuità, rientrasse nella ordinaria retribuzione spettante nel periodo feriale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)