Sez. 1, Sentenza n. 11934 del 18/01/2019 Cc. (dep. 18/03/2019) Rv. 275014 - 01
PENA - APPLICAZIONE - CONCORSO DI REATI | Condanne concorrenti a pena detentiva e all'ergastolo irrogate ad esito di giudizi abbreviati - Art. 442, comma 2, cod. proc. pen. – Applicabilità - Esclusione – Art. 72, comma secondo, cod. pen. - Applicabilità - Sussistenza - Fattispecie.
PENA - APPLICAZIONE - CONCORSO DI REATI
In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse emesse all'esito di giudizi abbreviati, di cui una alla pena dell'ergastolo, non trova applicazione la previsione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. sulla sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con quella dell'ergastolo, dovendo il giudice, alla stregua dell'art. 663, comma 1, cod. proc. pen., determinare la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene, con conseguente applicabilità dell'art. 72, comma secondo, cod. pen. per effetto del rinvio operato dall'art. 80 dello stesso codice. (Fattispecie relativa all'applicazione in sede esecutiva dell'isolamento diurno ai sensi dell'art. 72, comma secondo, cod. pen. in cui il ricorrente sosteneva, invece, che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto depurare le condanne dalla riduzione per il rito abbreviato, sommarle e, infine, ridurre la pena complessiva ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. come se i reati fossero stati giudicati in un unico processo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663 com. 1, Cod. Pen. art. 72 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)