Sez. 1, Sentenza n. 2334 del 02/02/2006 (Rv. 590754 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Comunicazione del deposito della sentenza a cura del cancelliere ex art. 133, secondo comma, cod. proc. civ. - Decorrenza del termine breve per la impugnazione - Inidoneità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
La comunicazione del deposito della sentenza, che il cancelliere dà alle parti costituite, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, cod. proc. civ., con biglietto ai loro difensori, non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare la sentenza stessa per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)