Sez. 3, Sentenza n. 4220 del 24/04/1998 (Rv. 514868 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE | Comunicazione del deposito a cura del cancelliere (art. 133 cod. proc. civ.) - Irrilevanza - Notifica al procuratore costituito - Presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria della causa, malgrado l' assegnazione del difensore nella medesima circoscrizione - Inidoneità per la decorrenza del termine breve - Indicazione del domicilio, all'atto della costituzione, in altra circoscrizione - Ininfluenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE
La notizia del deposito della sentenza, che il cancelliere dà alle parti costituite con biglietto ai loro difensori, non incide sulla pubblicazione o sulla validità di essa né sul termine per impugnarla, sì che non rileva la ritualità di tale informazione; invece non decorre il termine breve di impugnazione della sentenza se la notifica è effettuata al difensore di una parte presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria ove il giudizio si è svolto, malgrado il luogo di questo rientri nella circoscrizione a cui è egli è assegnato, neppure nel caso di domicilio, fuori della circoscrizione indicato nell'atto di costituzione, prevalendo quello legale risultante dall'albo professionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)