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Sez. L, Sentenza n. 735 del 04/02/1985 (Rv. 438944 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI PER PIÙ DI TRE MESI - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - PLURALITÀ DI ASSEGNAZIONI CIASCUNA DI DURATA INFERIORE AL TRIMESTRE, MA COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI A TALE PERIODO - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - CONDIZIONI - ENTE PUBBLICO ECONOMICO TENUTO A RICOPRIRE I POSTI VACANTI MEDIANTE CONCORSO - DISCIPLINA PREDETTA - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438944-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI PER PIÙ DI TRE MESI - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - PLURALITÀ DI ASSEGNAZIONI CIASCUNA DI DURATA INFERIORE AL TRIMESTRE, MA COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI A TALE PERIODO - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - CONDIZIONI - ENTE PUBBLICO ECONOMICO TENUTO A RICOPRIRE I POSTI VACANTI MEDIANTE CONCORSO - DISCIPLINA PREDETTA - APPLICABILITÀ.*

Il diritto del lavoratore all'attribuzione della qualifica superiore, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. (nel testo fissato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300), quando sia stato assegnato alle corrispondenti mansioni per il periodo di tre mesi (o per quello inferiore fissato dai contratti collettivi), deve essere riconosciuto anche nel caso di una pluralità di assegnazioni di durata inferiore, e per effetto di cumulo dei rispettivi periodi, qualora le stesse, alla stregua del numero e dell'intervallo di tempo fra l'una e l'altra, presentino connotati di frequenza e sistematicità, sì da implicare per il datore di lavoro l'obiettivo vantaggio della copertura per un trimestre di un posto di qualifica superiore mediante dipendente di rango inferiore. Nella ricorrenza di tali circostanze, il suddetto diritto non richiede l'ulteriore riscontro di un intento fraudolento del datore di lavoro, rivolto ad impedire la promozione del dipendente, e, pertanto, non resta escluso dal fatto che si tratti di un ente pubblico economico tenuto a ricoprire i posti vacanti mediante concorso. (V 2518/82, mass n 420384; (V 5673/81, mass nn 416368 e 416369; (V 4958/80, mass n 408832).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)