Sez. L, Sentenza n. 1144 del 04/02/1988 (Rv. 457383 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTERPOSIZIONE - CONVERSIONE "EX LEGE" DEL RAPPORTO IN CAPO AL VERO TITOLARE - CONSEGUENZE - COSTITUZIONE DI DETTO RAPPORTO FIN DALL'INIZIO ED A TEMPO INDETERMINATO - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTERPOSIZIONE - CONVERSIONE "EX LEGE" DEL RAPPORTO IN CAPO AL VERO TITOLARE - CONSEGUENZE - COSTITUZIONE DI DETTO RAPPORTO FIN DALL'INIZIO ED A TEMPO INDETERMINATO - NECESSITÀ.*
Con riguardo alle ipotesi di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, vietate dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, l'ultimo comma di tale norma - che stabilisce che i prestatori di lavoro, occupati in violazione del divieto suddetto, sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni - prevede una conversione ex lege del rapporto di lavoro in capo al vero titolare, senza porre al riguardo alcuna limitazione, ma considerando il rapporto come se si fosse costituito fin dall'inizio con l'imprenditore appaltante e non già con l'appaltatore o l'intermediario, assumendone tutte le caratteristiche e garanzie. Consegue che il rapporto di lavoro così convertito deve intendersi a tempo indeterminato - e non già a tempo determinato per la sola durata del periodo di effettiva utilizzazione delle prestazioni del lavoratore - atteso che le ipotesi di contratto a termine sono solo quelle normativamente stabilite dalla legge 18 aprile 1962 n. 230. (contra 818/80, mass n 404256).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)