Sez. 1, Sentenza n. 37430 del 30/09/2020 Cc. (dep. 23/12/2020) Rv. 280649 - 01
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE | Introduzione di una nuova scriminante o ampliamento della sfera di operatività di una scriminante già esistente - Giudice dell’esecuzione - Poteri - Indicazione - Fattispecie.
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE
In caso di sentenza di condanna pronunciata prima dell'entrata in vigore di una modifica legislativa che introduca una nuova scriminante od ampli la sfera di operatività di una scriminante già esistente, rientra tra le attribuzioni del giudice dell'esecuzione il potere di verificare la ricorrenza dei presupposti al fine dell'applicazione retroattiva della scriminante ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., ma non quello di revocare detta sentenza ex art. 673 cod. proc. pen., non versandosi in ipotesi di "abolitio criminis" derivante da abrogazione o da dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. (Fattispecie in tema di cd. legittima difesa domiciliare, di cui all'art. 52, comma quarto, cod. pen., introdotto dalla legge 28 aprile 2019, n. 36, con riferimento alla quale la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca di una sentenza di condanna per il delitto di omicidio doloso). (Cfr. C. Cost. n. 96 del 1996).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 52 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 28/04/2019 num. 36 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)