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Sez. 3, Sentenza n. 1430 del 20/02/1999 (Rv. 523428 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Nozione - Erronea motivazione in diritto - Riconducibilità al n. 3 dell'art. 360.
Stato
decisa il 1999-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523428-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

L'espressione normativa, di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., <<punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio>>, si riferisce all'accertamento dei punti di fatto che hanno assunto rilevanza per la decisione e non a quelli riguardanti l'affermazione e l'applicazione dei principi giuridici, posto che in questo secondo caso è configurabile una falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 (la quale può, peraltro, comportare la sola correzione della motivazione in diritto da parte della Suprema Corte, qualora integri soltanto un vizio della motivazione in diritto che si riveli ininfluente sulla esattezza della decisione, per essere questa corretta secondo altro principio di diritto concretamente applicabile alla fattispecie).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 ter com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 quinquies com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)