Sez. L, Sentenza n. 2940 del 09/04/1990 (Rv. 466514 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DENUNCIABILE IN CASSAZIONE - ESTREMI - VIZIO RELATIVO ALLA INTERPRETAZIONE O APPLICAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DENUNCIABILE IN CASSAZIONE - ESTREMI - VIZIO RELATIVO ALLA INTERPRETAZIONE O APPLICAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE - ESCLUSIONE.*
Il difetto di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per Cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche, giacché - ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria - la Corte di Cassazione ben può, nell'Esercizio del potere correttivo attribuitole dall'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata. (V 1760/86, mass n 445073; (V 3268/82, mass n 421226).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)