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Sez. 3, Sentenza n. 108 del 09/01/1997 (Rv. 501603 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE | Sostituzione di un componente del collegio in caso di rinvio puro e semplice dell'udienza collegiale - Vizio della costituzione del giudice - Insussistenza - Comunicazione o notificazione alle parti - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501603-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE

La sostituzione di un componente del collegio fra l'una e l'altra delle udienze, allorché si tratti di rinvio puro e semplice (cosiddetto rinvio a nuovo ruolo) e non di prosecuzione dell'udienza collegiale (nel qual caso vige il principio della immutabilità del collegio giudicante) non implica alcun vizio nella costituzione del giudice, ravvisabile solo quando gli atti siano posti in essere da persona estranea all'ufficio e non investita della funzione esercitata, e non richiede comunicazione o notificazione alle parti, mancando una espressa previsione di legge in tal senso e non potendo ritenersi che la notizia della sostituzione sia necessaria a tutela del diritto di difesa, sul cui concreto esercizio la sostituzione medesima non spiega alcuna interferenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)