diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8332 del 12/11/1987 (Rv. 455903 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE ALLE PARTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455903-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE ALLE PARTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Con riguardo al provvedimento di sostituzione, a causa di impedimento, del giudice istruttore in precedenza nominato, ferme restando data, ora e luogo della udienza di comparizione, la comunicazione o notificazione alle parti, non espressamente prevista, non può ritenersi necessaria a tutela del diritto di difesa, sul cui concreto Esercizio la sostituzione medesima non spiega alcuna interferenza.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 174

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)