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Sez. 2, Decreto n. 5587 del 09/03/2007 (Rv. 596741 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE | Giudizio di legittimità - Estinzione per rinunzia e accettazione - Ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione della domanda, ex art. 2668 cod. civ. - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596741-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE

Nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma secondo dell'art. 2668 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 307, Cod. Civ. art. 390 CORTE COST., Cod. Civ. art. 391, Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)