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Sez. 6, Sentenza n. 31325 del 18/06/2025 Ud. (dep. 19/09/2025) Rv. 288638-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE | Estorsione commessa con minaccia “silente” da soggetto appartenente ad un’associazione di tipo mafioso - Aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen. - Concorso con l’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso - Possibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288638-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE

In tema di estorsione, nel caso in cui il metodo mafioso si concretizzi in una minaccia "silente", posta in essere da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso ed evocativa della capacità criminale del sodalizio, l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., può concorrere con quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, posto che la prima è volta a punire la maggiore pericolosità dimostrata, in concreto, dall'associato dedito anche alla consumazione di rapine ed estorsioni, mentre la seconda sanziona la maggiore capacità intimidatoria della condotta, realizzabile anche dal non associato.

Cod. Pen. art. 629 com. 2 PENDENTE, Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 3, Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)