Sez. 2, Sentenza n. 15429 del 08/03/2024 Ud. (dep. 15/04/2024) Rv. 286280-01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE | Minaccia “silente” commessa da soggetto appartenente ad associazione di tipo mafioso - Configurabilità del concorso dell’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., con quella dell’utilizzo del metodo mafioso prevista dall'art.416 bis.1. - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE
In tema di estorsione, l'aggravante, soggettiva, di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., può concorrere con quella, oggettiva, dell'utilizzo di metodo mafioso, di cui all'art. 416 bis.1., nel caso in cui il delitto sia commesso, con minaccia "silente", da soggetto appartenente ad associazione di tipo mafioso, posto che la prima circostanza è funzionale a sanzionare la maggiore pericolosità individuale dimostrata dall'associato che abbia consumato l'ulteriore delitto, mentre la seconda è volta a punire la maggior capacità intimidatoria di condotte realizzate attraverso l'evocazione della capacità criminale dell'associazione mafiosa, potendo essere agita anche da chi non è associato.
Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 3, Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)