Sez. 1 - , Sentenza n. 4088 del 06/02/2018 Cc. (dep. 28/01/2019) Rv. 275131 - 02
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI | Aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 - Compatibilità con l'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI
In tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., in quanto la prima presuppone l'accertamento che la condotta sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza che sia necessario accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 3, Cod. Pen. art. 629 com. 2, Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)