Sez. L, Sentenza n. 10086 del 12/10/1993 (Rv. 483929 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo | Risoluzione di diritto del rapporto dei dipendenti di un'impresa assicurativa in liquidazione coatta amministrativa - Equipollenza - Conseguenze - Personale dirigente non riassunto in servizio dall'impresa cessionaria del portafoglio - Diritto all'indennità sostitutiva del preavviso - Spettanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo
Nella disciplina della liquidazione coatta amministrativa di impresa assicurativa, con trasferimento del portafoglio e del personale ad altra impresa, fissata dall'art. 5, D.L. 26 settembre 1978, n. 576 (convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 1978, n. 738) in relazione all'art. 10, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39), la risoluzione di diritto del rapporto dei dipendenti dell'impresa in liquidazione costituisce un equipollente del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non può essere equiparata alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta; conseguentemente, al personale dirigente per il quale non si verifica la riassunzione in servizio da parte dell'impresa cessionaria del portafoglio compete l'indennità sostitutiva del preavviso.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 10, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 5, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)