diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 15058 del 25/10/2002 (Rv. 558048 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Dipendenti di impresa assicurativa in liquidazione coatta amministrativa - Risoluzione di diritto del rapporto di lavoro - Natura giuridica - Risoluzione per giustificato motivo - Configurabilità - Risoluzione per impossibilità sopravvenuta - Esclusione - Conseguenze - Indennità sostitutiva del preavviso - Lavoratori aventi diritto - Lavoratori non riassunti dall'impresa cessionaria - Legittimazione esclusiva - Lavoratori assorbiti nei quadri del personale dell'impresa cessionaria - Legittimazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558048-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In tema di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa assicurativa, con trasferimento di portafoglio e del personale ad altra impresa cosiddetta "cessionaria" (art. 5 del D.L. 576/1978, art. 10 D.L. 857/1977), la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'impresa in LCA è assimilabile, sotto il profilo morfologico e funzionale, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e non anche alla risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 2119 cod. civ.), con la conseguenza che il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso va legittimamente riconosciuta ai soli dipendenti non riassunti in servizio dall'impresa cessionaria, e non anche a quelli che l'impresa stessa abbia, invece, assorbito nei quadri del proprio personale, ex art. 5 comma secondo del D.L. 738/1978.

Riferimenti normativi: Legge 26/09/1978 num. 576 art. 5 com. 1, Legge 26/09/1978 num. 576 art. 6, Legge 26/02/1977 num. 39 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)