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Sez. L, Sentenza n. 1988 del 18/02/1993 (Rv. 480974 - 01)

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Interpretazione e qualificazione giuridica | Delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti - Giudizio di fatto - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Deduzione del vizio ex art. 112 cod. proc. civ. derivato dall'interpretazione - Rilevanza.
Stato
decisa il 1993-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480974-01

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Interpretazione e qualificazione giuridica

Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'art. 112 cod. proc. civ., a norma del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; in tal caso, infatti, deducendosi un vizio "in procedendo", la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)