Sez. L, Sentenza n. 2396 del 09/02/2004 (Rv. 569980 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - ORGANI - PERIFERICI | Notificazione di ordinanza-ingiunzione eseguita presso la sede periferica dell'INPS anziché presso la sede legale dell'istituto - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Conseguenze - Sanatoria per effetto di tempestiva e rituale opposizione - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - ORGANI - PERIFERICI
La notificazione di un'ordinanza-ingiunzione presso un ufficio periferico dell'INPS anziché presso la sede legale dell'Istituto non è inesistente ma affetta da nullità, che può essere sanata per effetto della tempestiva e rituale opposizione proposta dal legale rappresentante dell'Istituto medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)