Sez. 1, Sentenza n. 47499 del 29/11/2007 Ud. (dep. 21/12/2007) Rv. 238333 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE | Denuncia del vizio sulla base del mero richiamo alle non accolte conclusioni della consulenza tecnica di parte - Requisito di specificità del gravame - Sussistenza - Esclusione - Fondamento, sulla base del principio di autosufficienza del ricorso.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE
Non risponde al requisito della specificità il motivo di ricorso con il quale si denunci un difetto di motivazione sulla base del mero richiamo alle non accolte conclusioni di una consulenza tecnica di parte (diverse da quelle del perito d'ufficio, cui il giudice abbia invece prestato adesione), senza indicare in modo circostanziato quali fossero i passaggi di detta consulenza che si ponevano in contrasto con le risultanze della perizia, giacché il principio di autosufficienza del ricorso richiede che per le questioni dedotte in riferimento agli atti del processo siano riportati i punti di tali atti investiti dal gravame e sia indicata la rilevanza della questione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)