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Sez. 1, Sentenza n. 6528 del 11/05/1998 Ud. (dep. 03/06/1998) Rv. 210712 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE | Adesione da parte del giudice alle conclusioni del perito difformi da quelle del consulente di parte - Suo obbligo di motivare sull'esattezza scientifica delle prime - Esclusione - Valutazione delle conclusioni dell'uno e dell'altro - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210712-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE

Il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali. (Fattispecie in tema di perizia dattiloscopica).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 227, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 228, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)