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Sez. 2, Sentenza n. 3964 del 06/07/1984 (Rv. 435940 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - QUESTIONI DEDUCIBILI - CENSURE RELATIVE ALLA PRONUNCIA SULLE SPESE GIUDIZIALI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435940-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - QUESTIONI DEDUCIBILI - CENSURE RELATIVE ALLA PRONUNCIA SULLE SPESE GIUDIZIALI - INAMMISSIBILITÀ.*

Con l'istanza di regolamento di Competenza non sono deducibili questioni sulle eventuali violazioni di norme processuali da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata che non siano attinenti, in modo diretto e necessario, alla Determinazione della Competenza. In particolare, non sono ammissibili censure relative alla pronuncia sulle spese giudiziali, dovendo queste formare oggetto di impugnazione nei modi ordinari, indipendentemente dal regolamento di Competenza. (Conf 1754/80, mass n 405382; (Conf 735/79, mass n 396909; (Conf 4311/78, mass n 393982; (Conf 2138/78, mass n 391525).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)