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Sez. 3, Ordinanza n. 15019 del 06/06/2008 (Rv. 603744 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI | Violazione di norme processuali - Denunciabilità col ricorso per regolamento di competenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603744-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI

Col regolamento necessario di competenza può essere fatta valere la violazione delle sole norme sulla competenza, e non quella di norme sul procedimento, a meno che quest'ultima violazione non abbia avuto per effetto di impedire alla parte di apportare al giudice elementi utili al fine di statuire sulla propria competenza. (Nella specie, in cui il giudice di merito aveva trattenuto in decisione la causa alla prima udienza, senza fissare i termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ., per poi declinare la propria competenza e una delle parti aveva perciò proposto regolamento necessario di competenza, invocando la violazione del cit. art. 183 cod. proc. civ., ma senza indicare quali prove decisive ai fini della competenza le era stato inibito allegare, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha ritenuto infondato tale motivo di ricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)