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Sez. 2, Sentenza n. 3483 del 26/04/1990 (Rv. 466843 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - INTERESSI E RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO RELATIVI AD UN DEBITO DI VALUTA - DOMANDA PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466843-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - INTERESSI E RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO RELATIVI AD UN DEBITO DI VALUTA - DOMANDA PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Il giudice di appello, davanti al quale per la prima volta sia richiesta da parte del creditore, con riferimento ad un debito di valuta, la corresponsione degli interessi ed il risarcimento del maggior danno, deve dichiarare inammissibile la domanda relativamente agli interessi ed ai danni maturati prima della pronuncia della sentenza di primo grado, ostandovi il divieto di proporre nuove domande in appello previsto dalla prima parte del primo comma dell'art. 345 cod. proc. civ., mentre deve procedere alla liquidazione degli interessi maturati e dei danni verificatisi successivamente alla detta sentenza, in forza del disposto della seconda parte del primo comma del medesimo articolo, per il quale possono chiedersi in appello gli interessi maturati ed il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata. (Conf 3154/89, mass n 463257; (Conf 5333/79, mass n 401922).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)