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Sez. 2, Sentenza n. 5333 del 12/10/1979 (Rv. 401922 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE - DOMANDA DI PARTE - NECESSITA - LIMITI - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401922-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE - DOMANDA DI PARTE - NECESSITA - LIMITI - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - LIMITI.*

Fuori dell'ipotesi di interessi su somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali devono essere riconosciuti anche di ufficio, in tutti gli altri casi, gli interessi possono essere attribuiti solo se la parte ne abbia fatto richiesta. Infatti, mentre nella prima ipotesi gli interessi, mirando a scongiurare il pregiudizio che deriva al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno, costituiscono una componente del danno stesso e nascono dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria, contemporaneamente e inscindibilmente, in tutti gli altri casi, invece, gli interessi, siano essi moratori, corrispettivi o compensativi, avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria, possono essere attribuiti solo su espressa domanda che ne indichi la fonte e la misura. Tale domanda non puo tuttavia essere proposta per la prima volta in appello se non limitatamente agli interessi maturati dopo la sentenza impugnata, e purche essi abbiano la loro causa nella pretesa dedotta nel giudizio di primo grado. (Conf 5168/77, mass n 388792; (Conf 2898/75, mass n 376941; (Conf 2871/75, mass n 376909; (Conf 2884/74, mass n 371316; (Conf 3668/72, mass n 361710; (Conf 2456/66, mass n 324756).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)