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Sez. 3, Sentenza n. 12946 del 28/10/1998 Ud. (dep. 11/12/1998) Rv. 212422 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarichi dei frantoi oleari - Disciplina di cui alla legge 319 del 1976 - Applicabilità - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212422-01

ACQUE

L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive, attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli, è possibile, come precisa l'art. 1 della legge 11 novembre 1996 n. 574, solo se non abbiano subito alcun trattamento, né ricevuto alcun additivo, né siano state usate per la diluizione delle paste o la lavatura degli impianti. Diversamente deve considerarsi ancora integrato il reato di cui all'art. 21 legge 319 del 1976, pur dopo la legge 574 del 1996 ed il D.Lgs. 05 febbraio 1997 n. 22.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 1 CORTE COST., Legge 11/11/1996 num. 574 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)