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Sez. 1, Sentenza n. 2141 del 10/03/1997 (Rv. 502925 - 01)

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE | Reclamo proposto a norma dell'art. 739 cod. proc. civ. - Provvedimento di inammissibilità pronunciato dalla Corte di Appello - Impugnabilità con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502925-01

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE

Il provvedimento con il quale la Corte d'Appello dichiara inammissibile il reclamo proposto a norma dell'art. 739 cod. proc. civ., negando che il decreto pronunciato sia assoggettabile a reclamo, ha carattere definitivo e contenuto decisorio, siccome provvedimento non più impugnabile che - in quanto negatorio del diritto processuale d'azione - incide in via definitiva su diritti soggettivi, ancorché di natura processuale; esso è pertanto impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)