diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4614 del 07/05/1998 (Rv. 515190 - 01)

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE | Provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 316, 336 cod. civ. in tema di affidamento di figli minori - Reclamo alla Corte di appello - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 1998-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515190-01

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE

I provvedimenti temporanei ed urgenti resi, ai sensi degli art. 316, 336 cod. civ., in tema di affidamento di figli minori possono formare oggetto di impugnazione mediante reclamo alla Corte di appello esclusivamente nei limiti in cui essi risultino già idonei a produrre, "ex se" ed in modo autonomo, uno stabile pregiudizio nei confronti del genitore interessato (quando, cioè, sia rilevabile, all'interno del procedimento, tra provvedimento di urgenza e provvedimento definitivo, una assenza di collegamento tale da consentire al primo la produzione di effetti a tempo indeterminato, nonché la mancanza di un termine per richiedere il provvedimento definitivo a pena di caducazione di quello temporaneo), e non anche nel caso in cui la loro formulazione ne presuppone la automatica caducazione per scadenza del termine in essi contenuto, con conseguente assorbimento dei medesimi nel provvedimento (incondizionatamente reclamabile ex art. 739 cod. proc. civ.) conclusivo del procedimento dinanzi al giudice di prima istanza (principio affermato in relazione ad un provvedimento di affidamento provvisorio del giudice minorile, autonomamente reclamato, adottato nel corso di un procedimento ex art. 316 e fornito di intrinseca correlazione rispetto al futuro provvedimento definitivo, apparendone manifeste tanto la provvisorietà e la modificabilità, quanto la temporaneità, essendo, nella specie, stato apposto un esplicito termine di efficacia per l'affidamento del minore alla madre).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)