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Sez. 1, Sentenza n. 3127 del 16/03/1993 (Rv. 481421 - 01)

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Irregolarità di amministratori e sindaci - Denunzia al Tribunale - Procedimento - Provvedimenti - In genere | Provvedimenti ex art. 2409 cod. civ. - Corte di Appello - Reclamo - Ammissibilità - Diniego - Decreto relativo - Impugnazione con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481421-01

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Irregolarità di amministratori e sindaci - Denunzia al Tribunale - Procedimento - Provvedimenti - In genere

Il principio della non esperibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso provvedimenti di volontaria giurisdizione, come quelli emessi ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. in tema di amministrazione di società, non opera con riguardo al decreto della corte di appello che neghi l'ammissibilità del reclamo ex artt. 739 e 742 bis cod. proc. civ. avverso il provvedimento reso dal tribunale nella detta materia, poiché, in tal caso, non questa è coinvolta dall'impugnazione davanti al giudice di legittimità, bensì la questione attinente alla sussistenza o meno del diritto soggettivo processuale di riesame della decisione da parte di un giudice sovraordinato, non sostituibile e diverso dalla condizione di revocabilità e modificabilità in ogni tempo, propria dei provvedimenti resi con rito camerale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)