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Sez. L, Sentenza n. 84 del 07/01/1992 (Rv. 475224 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro notturno | Maggiorazione retributiva per i turnisti - Computabilità negli istituti indiretti - Condizioni - Compenso per le festività, gratifica natalizia e compenso per le ferie - Rilevanza.
Stato
decisa il 1992-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475224-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro notturno

La maggiorazione retributiva contrattualmente prevista per il lavoro notturno svolto secondo regolari turni periodici rientra nella retribuzione da prendere a base di computo per gli istituti indiretti per i quali la legge o il contratto facciano riferimento alla retribuzione globale di fatto ed è perciò computabile, in particolare, sia ai fini delle determinazioni del compenso per le festività, atteso che l'art. 5 della legge n. 260 del 1949, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 90 del 1954, prende in considerazione la normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, sia ai fini della gratifica natalizia e del compenso per ferie, per i quali gli artt. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 (reso efficace "erga omnes" dal d.p.r. 28 luglio 1960 n. 1070) e 14 e 15, disciplina speciale, parte prima, del c.c.n.l. 16 luglio 1979 per le aziende metalmeccaniche a partecipazione statale fanno riferimento alla retribuzione globale di fatto, dovendosi altresì tener conto che l'art. 36 Cost. assicura per le ferie una retribuzione non inferiore a quella complessiva in concreto durante l'anno.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Contr. Coll. 27/10/1946 num. 17, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979 num. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)