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Sez. L, Sentenza n. 13443 del 09/10/2000 (Rv. 540898 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO | Compenso per il lavoro notturno - Prestazione secondo turni ricorrenti e con cadenza programmata - Maggiorazione retributiva - Computo negli istituti aventi come base di calcolo la retribuzione globale di fatto - Necessità - Previsione collettiva di diversi meccanismi di calcolo con uguale risultato retributivo - Ammissibilità - Fattispecie relativa al contratto collettivo dei lavoratori aeroportuali.
Stato
decisa il 2000-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540898-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO

La maggiorazione corrisposta a titolo di compenso per lavoro notturno prestato secondo turni ricorrenti e con cadenza programmata va computata nella base di calcolo degli istituti per i quali la legge o il contratto preveda come base la retribuzione globale di fatto, salva la facoltà della contrattazione collettiva di garantire lo stesso risultato retributivo con altri meccanismi di calcolo (fattispecie relativa alla previsione del contratto collettivo dei lavoratori aeroportuali per il calcolo delle mensilità supplementari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)