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Sez. 3, Sentenza n. 1530 del 23/02/1999 (Rv. 523546 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Responsabilità dell'assicuratore: per fatto altrui e per fatto proprio ("mala gestio") - Interessi sulle somme liquidate - Decorrenza.
Stato
decisa il 1999-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523546-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'assicuratore del responsabile può essere chiamato a rispondere di due distinte obbligazioni: una, per fatto altrui, rapportata al danno causato dall'assicurato; l'altra, per fatto proprio, rapportata al danno direttamente causato dall'assicuratore che, comportandosi in mala fede, abbia colposamente ritardato il pagamento dell'indennizzo (cosiddetta "mala gestio"). La prima di tali obbligazioni è immediatamente produttiva di interessi, con decorrenza dalla data dell'illecito; la seconda delle suddette obbligazioni, invece, produce interessi soltanto dalla costituzione in mora dell'assicuratore, la quale si verifica "ope legis" alla scadenza del termine previsto dall'art. 22 legge 24 dicembre 1969 n. 990 o, nel caso di domande promosse contro l'impresa cessionaria, di quello previsto dall'art. 8 legge 24 novembre 1978 n. 738.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)