Sez. 1, Sentenza n. 6154 del 22/12/1978 (Rv. 395982 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELLA IMPOSTA, CONCORDATO) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - IRREPERIBILITA DEL DESTINATARIO ALL'INDIRIZZO NEL COMUNE COSTITUENTE DOMICILIO FISCALE INDICATO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - OBBLIGHI DEL MESSO NOTIFICATORE - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELLA IMPOSTA, CONCORDATO) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - IRREPERIBILITA DEL DESTINATARIO ALL'INDIRIZZO NEL COMUNE COSTITUENTE DOMICILIO FISCALE INDICATO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - OBBLIGHI DEL MESSO NOTIFICATORE - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE.*
Nel caso d'irreperibilita del destinatario della notificazione di un atto di accertamento di valore, ai fini dell'imposta complementare e dell'imposta di ricchezza mobile, all'indirizzo nel comune costituente domicilio fiscale, indicato nella dichiarazione dei redditi, il messo notificatore, ai sensi dell'art 38 del DPR 29 gennaio 1958 n 645, non e dispensato dall'osservanza degli artt 140 e 148 cod proc civ, che gli impongono di compiere ricerche, anche anagrafiche, del destinatario nel comune costituente domicilio fiscale, e di fare menzione delle indagini svolte nella relata di notificazione, ed e, pertanto, nulla la notificazione eseguita senza il previo compimento di tali ricerche, a norma dell'art 38 F) del DPR n 645 del 1958. (Conf 3181/76, mass n 381961; (Conf 1217/72, mass n 357703; (Conf 551/70, mass n 345633).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 9, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 10, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 33, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)