diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4556 del 24/04/1991 (Rv. 471851 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - In genere | Pluralità di licenziamenti individuali - Per ridimensionamento dell'attività economica della impresa - Disciplina ex legge n. 604 del 1966 - Applicabilità - Condizioni - Accertamento del giudice - Oggetto - Termine per la impugnazione del licenziamento ex art. 6 legge n. 604 del 1966 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1991-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471851-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - In genere

In ipotesi di più licenziamenti di singoli lavoratori, riconducibili ad un ridimensionamento dell'attività economica dell'impresa, tali recessi, ove non si riscontrino gli elementi (presupposti e procedure) legittimanti il ricorso ad un licenziamento collettivo, devono essere trattati alla stregua della residuale disciplina di cui alla legge n. 604 del 1966, secondo le regole dei licenziamenti individuali (seppure plurimi), con la conseguenza che il giudice deve accertare la sussistenza delle condizioni che giustificano il licenziamento individuale (artt. 1 e 3 della stessa legge) e l'avvenuto assolvimento da parte del datore di lavoro dell'onere probatorio di cui all'art. 5 di tale legge, senza che sussista, in caso di licenziamento intimato come collettivo, l'onere del lavoratore di proporre impugnativa nel termine di cui al successivo art. 6.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)