Sez. L, Sentenza n. 5485 del 18/05/1995 (Rv. 492340 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Onere d'impugnazione ex art. 6 legge n. 604 del 1966 - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In caso di licenziamento intimato come collettivo non sussiste per il lavoratore l'onere di proporre impugnativa nel termine di decadenza di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)