Sez. U, Sentenza n. 296 del 09/05/2000 (Rv. 536261 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - PENSIONI | Dipendente dell'INPS collocato a riposo - Pensione integrativa - Domanda di riliquidazione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Controversia introdotta in epoca successiva al I luglio 1998 - Rilevanza ai fini della giurisdizione - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - PENSIONI
Il principio secondo il quale la domanda con la quale il dipendente INPS collocato chieda la riliquidazione della pensione integrativa (corrisposta dall'ente a mezzo apposito fondo ed in aggiunta al trattamento pensionistico) è devoluta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo (non afferendo ad un rapporto previdenziale autonomo rispetto al rapporto d'impiego, ma riguardando spettanze di natura sostanzialmente retributiva, che trovano titolo diretto ed immediato nel rapporto di pubblico impiego) si applica anche all'ipotesi in cui la relativa controversia giurisdizionale risulti introdotta in epoca successiva al 1 luglio 1998 (giusta disposto dell'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. n. 80 del 1998), poiché la vicenda processuale attiene, comunque, ad una fase del rapporto anteriore alla data del 30 giugno 1998 (data stabilita quale discrimine temporale per il trasferimento alla giurisdizione ordinaria delle controversie in materia di pubblico impiego dal citato decreto 80/98).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)