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Sez. 3, Sentenza n. 590 del 14/02/1975 (Rv. 373904 - 01)

ANTICHITA E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETA PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - IN GENERE - NULLITA - CONDIZIONI - NOTIFICA DELLE COSE DI INTERESSE PARTICOLARMENTE IMPORTANTE (IMPOSIZIONE DEL VINCOLO) - NULLITA DELLE CONVENZIONI E DEGLI ATTI - PRESUPPOSTO - OMESSA DENUNCIA DEL PROPRIETARIO - CONSEGUENZE - LOCAZIONE - NULLITA RELATIVA - ECCEZIONE - LEGITTIMAZIONE DELLA SOLA PA.*
Stato
decisa il 1975-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373904-01

ANTICHITA E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETA PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - IN GENERE - NULLITA - CONDIZIONI - NOTIFICA DELLE COSE DI INTERESSE PARTICOLARMENTE IMPORTANTE (IMPOSIZIONE DEL VINCOLO) - NULLITA DELLE CONVENZIONI E DEGLI ATTI - PRESUPPOSTO - OMESSA DENUNCIA DEL PROPRIETARIO - CONSEGUENZE - LOCAZIONE - NULLITA RELATIVA - ECCEZIONE - LEGITTIMAZIONE DELLA SOLA PA.*

L'art 61 della legge 1 giugno 1939 n 1089 (sulla tutela delle cose in interesse artistico o storico), nel dichiarare 'nulli di pieno dirittò le alienazioni, le convenzioni e gli Atti giuridici in genere compiuti contro i divieti stabiliti dalla stessa legge, ovvero senza l'osservanza delle condizioni e modalita da questa prescritti, ricollega tale sanzione - per quanto attiene alle cose appartenenti ai privati che abbiano formato oggetto di notifica a norma del precedente art 3 - al disposto dell'art 30, che impone al proprietario o al detentore di tali cose di denunziare alla pa ogni atto che ne trasmetta in tutto o in parte la proprieta o la detenzione. Pertanto, nel mentre non sussiste un divieto assoluto di dare le suddette cose in locazione, il contratto locativo stipulato senza la previa denunzia prescritta dal citato art 30, e affetta da nullita (da inefficacia) relativa, la quale non e deducibile dai contraenti, ma esclusivamente dalla pa, nel cui esclusivo interesse e stata predisposta. (V 1440/71, mass n 351729).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 3, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 30, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)