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Sez. L, Sentenza n. 4109 del 09/11/1976 (Rv. 382762 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - DEDUZIONE IN APPELLO DELL'ESISTENZA DI DUE INFERMITA NON PRESE IN ESAME IN PRIMO GRADO DAL CONSULENTE - NOMINA DI UN CONSULENTE - NOMINA DI UN CONSULENTE IN APPELLO PER I RELATIVI ACCERTAMENTI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382762-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - DEDUZIONE IN APPELLO DELL'ESISTENZA DI DUE INFERMITA NON PRESE IN ESAME IN PRIMO GRADO DAL CONSULENTE - NOMINA DI UN CONSULENTE - NOMINA DI UN CONSULENTE IN APPELLO PER I RELATIVI ACCERTAMENTI - NECESSITA.*

Quando l'assicurato deduce con l'atto di appello che esistono a suo carico due malattie, descritte in due certificati medici, le quali non avevano formato oggetto di indagine tecnica nel giudizio di primo grado, e che tali malattie sono rilevanti, comportando la riduzione della capacita di guadagno nei limiti dell'invalidita pensionabile, il giudice non puo omettere di prendere in considerazione la documentazione a tal fine prodotta e ricusare la nomina di un consulente tecnico senza violare il disposto dell'art 149 disp att cod proc civ, il quale stabilisce che il giudice deve valutare anche l'aggravamento della malattia, nonche tutte le infermita comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)