Sez. L, Sentenza n. 5659 del 29/11/1978 (Rv. 395435 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - ACCERTAMENTO - RINNOVO DELLA CONSULENZA TECNICA IN APPELLO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - ACCERTAMENTO - RINNOVO DELLA CONSULENZA TECNICA IN APPELLO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Nelle controversie in materia di invalidita pensionabile, l'art 149 disp att cod proc civ (nuovo testo), il quale dispone che il giudice deve valutare anche l'aggravamento della malattia, nonche tutte le infermita comunque incidenti sul complesso invalidante, che si siano verificate nel corso del procedimento amministrativo o di quello giudiziario, non si traduce in una deroga al principio della facoltativita del rinnovo della consulenza tecnica in appello. Detto dovere, infatti, non comporta l'Obbligo del giudice di secondo grado di accertare d'ufficio l'eventuale sopravvenienza di uno stato invalidante, ma presuppone che l'interessato abbia dedotto in Sede di gravame l'insorgenza di aggravamenti o nuove infermita, con la conseguenza che il rinnovo della consulenza rimane affidato ad una valutazione di opportunita e necessarieta, discrezionalmente demandata a quel giudice, in relazione alle indicate deduzioni dell'interessato. (V 4109/76, mass n 382762; (V 4064/76, mass n 382731; (Conf 4388/77, mass n 387980).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 833 art. 1, Legge 11/08/1973 num. 833 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)