Sez. L, Sentenza n. 4388 del 14/10/1977 (Rv. 387980 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - ACCERTAMENTO - RINNOVO DELLA CONSULENZA TECNICA IN APPELLO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - ACCERTAMENTO - RINNOVO DELLA CONSULENZA TECNICA IN APPELLO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Nelle controversie in materia d'invalidita pensionabile, l'art 149 disp att cod proc civ, nel testo fissato dall'art 9 della legge 11 agosto 1973 n 533, il quale dispone che il giudice deve valutare anche l'aggravamento di malattia, nonche tutte le infermita comunque incidenti sul complesso invalidante, che si siano verificate nel corso del procedimento amministrativo o di quello giudiziario, non si traduce in una deroga al principio della facoltativita del rinnovo della consulenza tecnica in appello, introdotto dalla citata legge (artt 441 e 442, nuovo testo, cod proc civ), tanto per le cause di lavoro, quanto per quelle di previdenza ed assistenza obbligatorie. Detto dovere, infatti, non comporta l'Obbligo del giudice di secondo grado di accertare d'ufficio l'eventuale sopravvenienza di uno stato invalidante, ma presuppone che l'interessato abbia dedotto in Sede di gravame l'insorgenza di aggravamenti o nuove infermita, con la conseguenza che il rinnovo della consulenza rimane affidato ad una valutazione di opportunita e necessarieta, discrezionalmente demandata a quel giudice, in relazione alle indicate deduzioni dell'assicurato. (V 4109/76, mass n 382762; (V 4064/76, mass n 382731).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)