Sez. L, Sentenza n. 3756 del 26/07/1978 (Rv. 393287 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - MALATTIA DESCRITTA IN UN CERTIFICATO MEDICO RILASCIATO DOPO LA CONSULENZA TECNICA DI PRIMO GRADO - DEDUZIONE DI TALE NUOVA MALATTIA CON L'ATTO DI APPELLO - ESAME DI DETTO DOCUMENTO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO - NUOVA CONSULENZA TECNICA - NECESSITA - FUNZIONE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - MALATTIA DESCRITTA IN UN CERTIFICATO MEDICO RILASCIATO DOPO LA CONSULENZA TECNICA DI PRIMO GRADO - DEDUZIONE DI TALE NUOVA MALATTIA CON L'ATTO DI APPELLO - ESAME DI DETTO DOCUMENTO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO - NUOVA CONSULENZA TECNICA - NECESSITA - FUNZIONE - CONSEGUENZE.*
Quando l'assicurato deduce con l'atto di appello di essere affetto da una malattia, descritta in un certificato medico, rilasciato dopo il deposito della relazione del consulente tecnico nel giudizio di primo grado, della quale non e stato tenuto conto nell'accennata relazione, il giudice non puo omettere di prendere in considerazione il documento prodotto, senza violare il disposto dell'art 149 disp att cod proc civ (nel nuovo testo introdotto dall'art 9 della legge 11 agosto 1973 n 533), il quale stabilisce che il giudice deve valutare tutte le infermita comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario. A questi fini, pertanto, il giudice d'appello e obbligato a disporre nuova consulenza tecnica al fine d'accertare l'eventuale incidenza invalidante della "nuova infermita", tenendo presente che, in tale ipotesi, il diritto, alla pensione eventuale, deve decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si e verificata l'effettiva insorgenza della malattia che ha fatto raggiungere la soglia legale della invalidita pensionabile. (V 591/77, mass n 384138; (V 4109/76, mass n 382762; (V 4064/76, mass n 382731; (V 1168/76, mass n 379845).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)